ROSSINI 2025
426 NORMATIVE E CERTI FICAZI ON I Le valigette e cassette Aziendali di pronto soccorso sono un articolo obbligatorio da tenere all’interno della propria attività per essere in regola con le norme della sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda il contenuto della cassetta di pronto soccorso, il decreto prevede una dotazione minima. L’articolo 45 del D.Lgs. 81/08, indica il contenuto della cassetta di pronto soccorso e i requisiti per svolgere il corso di formazione di primo soccorso. L’articolo 45 del D.lgs. 81/08, rifacendosi al decreto 388 del 2003, divide le aziende in gruppi diversi (A e B) sulla base dell’attività svolta, del numero di persone impiegate e dei fattori di rischio che possono interessare i lavoratori. Il decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell’attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità: - Gruppo A : tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura. - Gruppo B : aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. - Gruppo C : aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro deve garantire la presenza sul luogo di lavoro di: - cassetta di pronto soccorso per le aziende del gruppo A e B secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.M. 388 - pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C secondo quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. 388 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO : Il DM 388 stabilisce che nelle aziende dei Gruppi A e B debba avere una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1: - Guanti sterili monouso (5 paia). - Visiera para schizzi. - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). - Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). - Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). - Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). - Teli sterili monouso (2). - Pinzette da medicazione sterili monouso (2). - Confezione di rete elastica di misura media (1). - Confezione di cotone idrofilo (1). - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2). - Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). - Un paio di forbici. - Lacci emostatici (3). - Confezioni di ghiaccio pronto uso (2). - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). - Termometro. - Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Nelle aziende del Gruppo C il datore di lavoro deve garantire la presenza di un kit di medicazione contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 2: - Guanti sterili monouso (2 paia). - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). - Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). - Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). - Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). - Pinzette da medicazione sterili monouso (1). - Confezione di cotone idrofilo (1). - Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1). - Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). - Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). - Un paio di forbici (1). - Un laccio emostatico (1). - Confezione di ghiaccio pronto uso (1). - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). - Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. N.B: La legge prevede che i presidi contenuti non siano scaduti, o mancanti dopo averli utilizzati. È necessaria quindi la sostituzione o il reintegro tramite gli appositi Kit. Solitamente per elementi solidi come i cerotti è prevista una data di scadenza di 5 anni. Per le sostanze liquide invece il periodo di utilizzo utile scende a 2 o 3 anni. Valigette e cassette Pronto Soccorso aziendali Dlgs 81-08 ex. 626 Dm 388
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